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[1]Per l'attuazione dell'assestamento iniziale delle carriere e per colmare le vacanze che nella prima applicazione della nuova legge di ordinamento si verranno a verificare in ciascun semestre nei gradi sotto indicati delle varie armi e corpi, in deroga alle disposizioni nel capo II della parte I e nell'art. 15 della presente legge il Ministro per la guerra ha facolta':

[2]1° di limitare le promozioni ad un minimo corrispondente:

[3]ad un mezzo delle vacanze, per i generali di brigata delle armi di artiglieria e del genio, fino al 31 dicembre 1926;

[4]ad un quarto, per le vacanze esistenti nel grado di tenente colonnello di fanteria, artiglieria e genio e di capitano di artiglieria, fino al 31 dicembre 1927;

[5]ad un quinto, per le vacanze esistenti nei gradi di maggiore e capitano del genio, fino al 30 giugno 1928;

[6]2° di far compiere, semestralmente, agli ufficiali delle varie armi e corpi, gli esperimenti obbligatori come da articolo 3, fermo restando che gli esperimenti facoltativi per l'avanzamento a scelta, saranno effettuati annualmente, a norma di legge.

[7]Tutte le altre vacanze che si manifesteranno nei ruoli, in conseguenza dell'applicazione della nuova legge di ordinamento, saranno colmate applicando le norme di cui alla presente legge parte I, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art112 · fonte del testo