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[1]Agli effetti ed entro il termine massimo di cui all'art. 112 il Ministro della guerra ha facolta' di applicare, per ogni semestre, tutte le disposizioni che la presente legge stabilisce debbano trovare applicazione nell'anno (eccettuato quanto riguarda la scelta facoltativa per esame), considerando, a tutti gli effetti delle prescrizioni stesse, il semestre equivalente all'anno.

[2]Pero', per gli ufficiali che verranno presi in esame all'inizio del secondo semestre dell'anno solare, non saranno compilate altre note caratteristiche; essi saranno giudicati sulla base delle ultime note, le quali verranno ricompilate solo nei casi previsti dal regolamento per la compilazione delle note stesse.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art114 · fonte del testo