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[1]((Fino a quando non sara' definita la nuova organizzazione del servizio ippico, il Ministero della guerra ha facolta' di derogare dall'applicazione delle norme stabilite dai capi IV e V della «Parte I» della presente legge per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti al personale di direzione dei depositi allevamento quadrupedi e cavalli stalloni che rinuncino espressamente al ritorno nei servizi della propria arma.

[2]L'avanzamento di detti ufficiali avverra' esclusivamente ad anzianita' e per l'accertamento dell'idoneita' saranno stabilite norme speciali nel regolamento.

[3]Gli ufficiali di cui trattasi, se giudicati idonei, non potranno essere promossi se non dopo i pari grado che li precedono nel ruolo al quale appartengono e solo quando vi sia nel servizio dei depositi disponibilita' di carica corrispondente al grado al quale essi dovrebbero essere promossi)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 4 marzo 1927

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art116bis · fonte del testo