Art. 116-ter
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I capitani che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 gennaio 1927, n. 119, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2456, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'art. 116 ter e l'ultimo comma dell'art. 118 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito sono modificati nel senso che i capitani e i tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge predetta, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse".
Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
