Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, e' concesso un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

[2]un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sara' aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;

[3]un quindicesimo, come sopra e' detto, aumentato dal 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

[4]Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art119 · fonte del testo