Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, e' concesso un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:
[2]un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sara' aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;
[3]un quindicesimo, come sopra e' detto, aumentato dal 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.
[4]Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
