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[1]Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:
[2]l'allontanamento dal servizio per limiti di eta';
[3]i decessi;
[4]il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
[5]il collocamento in congedo provvisorio;
[6]le dimissioni;
[7]il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;
[8]il collocamento in disponibilita';
[9]la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
[10]la cancellazione dai ruoli di cui all'articolo 35.
[11]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
