Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

[2]l'allontanamento dal servizio per limiti di eta';

[3]i decessi;

[4]il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

[5]il collocamento in congedo provvisorio;

[6]le dimissioni;

[7]il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;

[8]il collocamento in disponibilita';

[9]la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

[10]((la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. 69 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

la cancellazione dai ruoli di cui tolto: all'articolo 35.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: agli articoli 35 e 68.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art12 · fonte del testo