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[1]Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:
[2]l'allontanamento dal servizio per limiti di eta';
[3]i decessi;
[4]il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
[5]il collocamento in congedo provvisorio;
[6]le dimissioni;
[7]il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;
[8]il collocamento in disponibilita';
[9]la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
[10]((la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
