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[1]Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che furono trasferiti in Stato Maggiore:
[2]1° Se con lo spostamento di cui al detto articolo rimangono nel ruolo dei capitani: e' concesso - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio, pari ad:
[3]un ventesimo dell'organico di capitano, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il nuovo posto di ruolo dell'ufficiale, per la fanteria:
[4]un trentesimo, come sopra e' detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.
[5]Se nel calcolare gli spostamenti predetti, si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto;
[6]2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali sono passati nel ruolo dei maggiori, e' concesso, con le stesse norme, un altro vantaggio pari ad un quarantesimo dell'organico dei maggiori sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, aumentato del 3 per cento, come sopra e' detto, per gli ufficiali di tutte le armi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
