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[1]Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore e' concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

[2]un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sara' aumentato del 12 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria;

[3]un decimo, come sopra e' detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

[4]Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art121 · fonte del testo