Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore e' concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:
[2]un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sara' aumentato del 12 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria;
[3]un decimo, come sopra e' detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.
[4]Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
