Art. 122 — Agli ufficiali di cui al precedente articolo, trasferiti in Stato Maggiore, quando rivestivano il grado di maggiore:
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[1]Agli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore quando rivestivano il grado di maggiore: 1° Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, e' concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:
[2]un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sara' aumentato del 12 per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria;
[3]un dodicesimo, come sopra e' detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.
[4]Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto;
[5]2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, e' concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad:
[6]un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del 3 per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria;
[7]un quindicesimo, come sopra e' detto, aumentato del 2 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.
[8]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
