Art. 122 — Agli ufficiali di cui al precedente articolo, trasferiti in Stato Maggiore, quando rivestivano il grado di maggiore:
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[1]1° Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, e' concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:
[2]un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sara' aumentato del 12 per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria;
[3]un dodicesimo, come sopra e' detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.
[4]Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere e' ridotta di un quinto;
[5]2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, e' concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad:
[6]un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del 3 per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria;
[7]un quindicesimo, come sopra e' detto, aumentato del 2 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
