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[1]Ai tenenti colonnelli che ultimarono, con tal grado, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, e' concesso il solo vantaggio derivante dall'aver compiuta la Scuola.
[2]Detto vantaggio e' concesso in misura pari ad un ventesimo del rispettivo ruolo organico, come da ordinamento gennaio 1923, mediante spostamento sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, vantaggio che sara' aumentato del 2 per cento del numero di ruolo dell'ufficiale a qualunque arma appartenga.
[3]Se nell'effettuare detti spostamenti si dovesse passare dal ruolo dei tenenti colonnelli a quello dei colonnelli, l'ufficiale sara' arrestato alla testa di detto ruolo, senza diritto ad ulteriore vantaggio quando potra' conseguire la promozione al grado superiore.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
