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[1]Agli ufficiali che frequentano attualmente la Scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla Scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sara' concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

[2]1° se capitani: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

[3]Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sara' ridotta di un quinto;

[4]2° se maggiori: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato del sei per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

[5]Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sara' effettuata riduzione alcuna;

[6]3° se tenenti colonnelli: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

[7]Se nel concedere detto spostamento, si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sara' arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione.

[8]Per l'eventuale trasferimento nel corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui ai comma 1°, 2° e 3° si applicheranno le prescrizioni di cui alla parte I della presente legge.

[9]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art124 · fonte del testo