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Qualora nel calcolare i vantaggi di cui agli articoli 118 a 124 si debbano spostare due o piu' ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sara' concesso il vantaggio totale solamente al piu' anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
