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[1]Per la sistemazione degli ufficiali di cui al Capo II delle disposizioni transitorie, il Ministro della guerra ricevera' le necessarie proposte, per ogni singolo caso, da una Commissione che sara' nominata dal Ministro stesso.

[2]Avverso alle decisione del Ministro, circa la predetta sistemazione, non e' ammesso ricorso o gravame alcuno.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art127 · fonte del testo