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[1]Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:
- a)che per l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento si osserveranno le disposizioni della presente legge;
- b)che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli, e non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore;
- c)che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando e' preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in piu' ed all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;
- d)che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianita' del ruolo del servizio permanente.
[2]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
