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[1]Tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

[2]Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, rimangono in vigore le relative disposizioni di cui alle leggi del 1896, n. 254, e del 1913, n. 601, con le successive aggiunte e varianti.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 11 marzo 1926.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Volpi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art131 · fonte del testo