Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Per la idoneita' o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', si pronunciano successivamente:

[2]un giudizio di 1° grado;

[3]un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

[4]Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.

[5]Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art17 · fonte del testo