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[1]Per la idoneita' o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', si pronunciano successivamente:
[2]un giudizio di 1° grado;
[3]un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.
[4]Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.
[5]Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926
