Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1932 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento medesimo.
tolto: Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;
tolto: b) siano gia' incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo e' devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art18 · fonte del testo