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[1]L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:
[2]fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;
[3]fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;
[4]fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;
[5]fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;
[6]fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;
[7]fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.
[8]All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.
[9]Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
