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[1]L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:

[2]fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;

[3]fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

[4]fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;

[5]fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

[6]fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;

[7]fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

[8]All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.

[9]Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art2 · fonte del testo