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In qualunque momento dell'anno le autorita' di cui agli articoli 17 e 18 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneita' agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che se ne rendessero meritevoli.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
