Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il Presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facolta':

  • a)di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;
  • b)di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art23 · fonte del testo