Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento viene:
tolto: a) sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;
tolto: b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
tolto: c) collocato in disponibilita';
tolto: d) sospeso dall'impiego;
tolto: la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.
tolto: Il Ministro per la guerra ha inoltre facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art29 · fonte del testo