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[1]Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento viene:

  • a)sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;
  • b)collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
  • c)collocato in disponibilita';
  • d)sospeso dall'impiego;

[2]la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

[3]((Il Ministro per la guerra ha inoltre facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928. 65 parole aggiunte.

aggiunto: Il Ministro per la guerra ha inoltre facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art29 · fonte del testo