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[1]Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento viene:
- a)sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;
- b)collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
- c)collocato in disponibilita';
- d)sospeso dall'impiego;
[2]la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.
[3]((Il Ministro per la guerra ha inoltre facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
