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[1]I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianita' non appena entrino:

[2]nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

[3]nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

[4]nel primo quarto, se veterinari;

[5]sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 54.

[6]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art56 · fonte del testo