Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti, nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero' per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art57 · fonte del testo