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[1]Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.
[2]I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
