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[1]Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.

[2]I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art58 · fonte del testo