Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:
tolto: nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
tolto: nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;
tolto: nel primo quarto, se del corpo veterinario, sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.
tolto: Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.
tolto: I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianita', non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, beninteso, nel limite di cui al precitato articolo 57.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art60 · fonte del testo