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[1]I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:
[2]nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
[3]nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;
[4]nel primo quarto, se del corpo veterinario, sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.
[5]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.
[6]I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianita', non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, beninteso, nel limite di cui al precitato articolo 57.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
