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[1]Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.

[2]I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art62 · fonte del testo