Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 a 40 per la sospensione dall'impiego.
tolto: All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alle sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art62 · fonte del testo