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[1]I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'articolo 67 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.
[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
