Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
tolto: I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art67 · fonte del testo