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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'articolo 68 e' regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Pero' i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

[2]La durata dell'aspettativa non potra' eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di eta', gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art70 · fonte del testo