Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'ufficiale dell'ausiliaria e' costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:
tolto: a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;
tolto: b) servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;
tolto: c) servizi nelle unita' ausiliarie o territoriali;
tolto: d) servizi accessori presso le forze armate mobilitate;
tolto: e) temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente puo' essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.
tolto: L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto ministeriale, previo assenso del ministero delle finanze.
tolto: All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art70 · fonte del testo