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[1]((Il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.
[2]Il Ministro per la guerra promuove alla fine di ogni anno dalla Commissione centrale d'avanzamento, in relazione alle presumibili vacanze dell'anno seguente nel grado di generale di corpo d'armata, la indicazione di un determinato numero di generali di divisione per l'avanzamento al grado superiore.
[3]La Commissione centrale prendera' in esame tutti i generali di divisione in servizio permanente effettivo compresi nei primi due terzi del ruolo e segnalera' al Ministro, nel numero richiesto, i nomi di quelli che, a suo giudizio e indipendentemente dall'anzianita', posseggono la maggiore attitudine a ricoprire il grado superiore.
[4]Nel procedere a tale indicazione, la Commissione predetta dovra' tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacita', di comando e di prestigio di ciascun esaminando.
[5]L'indicazione dei generali di divisione ritenuti in possesso della maggiore attitudine al grado di generale di corpo d'armata sara' effettuata seguendo l'ordine di anzianita' dei medesimi e servira' di norma al Ministro per la guerra per le sue proposte di promozione al grado di generale di corpo d'armata.
[6]Nel computo dei suddetti due terzi del ruolo saranno esclusi quei generali di divisione che non possono concorrere, in base alle norme vigenti, all'avanzamento e non sara' tenuto conto delle eventuali frazioni.
[7]Il Ministro per la guerra potra', a suo insindacabile giudizio, promuovere dalla Commissione centrale d'avanzamento, nel corso dell'anno, un'indicazione suppletiva, osservata la procedura del presente articolo)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
