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[1]In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, i generali di brigata del genio possono essere dichiarati idonei all'avanzamento a generale di divisione se, non possedendo le qualita' di cui all'articolo sopra detto, posseggono, in modo eminente, quelle necessarie a coprire determinate cariche tecniche stabilite dal regolamento.

[2]Qualora dette cariche non siano vacanti al momento in cui spetterebbe loro l'avanzamento saranno trattenuti in servizio in attesa che la vacanza si formi, e fino al raggiungimento dei limiti di eta' del grado di generale di brigata.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 luglio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art77 · fonte del testo