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[1]I comandanti di armata sono designati tra i comandanti di corpo di armata a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianita'.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art78 · fonte del testo