Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928. Leggi il testo vigente →

[1]La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata:

[2]in tre anni, nel grado di tenente;

[3]in quattro anni, nel grado di capitano;

[4]in due anni, nei gradi successivi, per tutte le armi e corpi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art8 · fonte del testo