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[1]La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata:
[2]in tre anni, nel grado di tenente;
[3]in quattro anni, nel grado di capitano;
[4]in due anni, nei gradi successivi, per tutte le armi e corpi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928
