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[1]La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata:
[2]in tre anni, nel grado di tenente;
[3]in quattro anni, nel grado di capitano;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "All'ultimo alinea dell'art. 8 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e' sostituito il seguente: «In due anni, nei gradi successivi fino a quello di colonnello incluso, per tutte le armi e corpi»".
L. 17 aprile 1930, n. 480
16La L. 17 aprile 1930, n. 480 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "L'art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e' modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza e' fissata nella seguente misura: Per l'avanzamento ad anzianita': sei anni nel grado di tenente; sei anni nel grado di capitano; tre anni nel grado di maggiore. Per l'avanzamento a scelta: quattro anni nel grado di tenente; quattro anni nel grado di capitano; due anni nel grado di maggiore".
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
