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I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 57, cumulando cosi' il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
