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Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'art. 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art88 · fonte del testo