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Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'art. 37 per gli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
