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[1]L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

[2]ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

[3]ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art98 · fonte del testo