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[1]L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:
[2]ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;
[3]ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
