Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.
tolto: Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.
tolto: Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
tolto: a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;
tolto: b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art97 · fonte del testo