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Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura inferiore al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art101 · fonte del testo