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[1]((Qualora, pur avendo completate le vacanze prescritte nel grado di capitano del ruolo comando e pur applicando la norma dell'art. 100, i trasferimenti dei capitani nel ruolo di mobilitazione risultino inferiori al numero stabilito dalle tabelle, l'organico del grado suddetto nel ruolo mobilitazione sara' raggiunto nell'anno seguente o in quelli successivi trasferendo un maggior numero di capitani dal ruolo di comando, senza pero' aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito annualmente per tale grado nel ruolo comando.
[2]Lo stesso provvedimento si applica per i maggiori e per i tenenti colonnelli)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
