Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →
Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura superiore a quelle previste dalle tabelle suddette, si immettera' - sempre che possibile - un maggior numero di pari grado provenienti dai ruoli di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procedera' al loro ripianamento nell'anno successivo - sempre che possibile - fermo restando il sopra detto limite di vacanze.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
