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((Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura superiore a quella stabilita' dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze e' ricoperta, nell'anno od in quelli successivi, con immissioni di un maggior numero di pari grado provenienti dal ruolo di comando, senza pero' aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado del ruolo di comando)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
