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[1]Gli ufficiali collocati a disposizione sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali a disposizione sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali ((o fino a tutto il 1938, in incarichi di organico)).

[2]Il periodo trascorso a disposizione si computa per intero agli effetti della pensione.

[3]Al termine della permanenza nella posizione di a disposizione, gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della eta' e della idoneita'). I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

Testo in vigore dal 29 aprile 1935 al 31 dicembre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1935

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 29 aprile 1935. 10 parole aggiunte.

… ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali aggiunto: o fino a tutto il 1938, in incarichi di organico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art106 · fonte del testo