Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali collocati fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.
[2]Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali fuori organico hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
